1. È istituito presso la Corte costituzionale il registro dei partiti politici.
1. È fatto obbligo ai cittadini chi si associano in partito politico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione di depositare lo statuto, con gli eventuali regolamenti integrativi e le modificazioni successive e con la sottoscrizione autentica del presidente e del segretario, presso il registro di cui all'articolo 1. A decorrere dalla data del deposito dello statuto il partito acquista la personalità giuridica di diritto privato.
1. Lo statuto deve indicare numero, composizione e attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei singoli membri, includere garanzie democratiche per la convocazione, lo svolgimento e le decisioni degli organi centrali e periferici. Requisiti inderogabili per l'ammissione e la permanenza nel partito sono in ogni caso la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici.
1. L'elezione a cariche interne di partito, la designazione di candidati a cariche pubbliche elettive e l'approvazione delle
1. Decorso un trimestre dalla scadenza del mandato di qualsiasi organo elettivo interno del partito, l'assemblea o il congresso competenti ai sensi dello statuto a procedere alla rinnovazione possono essere indetti, rispettivamente, da un decimo degli aderenti iscritti o delle organizzazioni di base interessate.
2. Decorso il termine massimo previsto dallo statuto per la durata delle gestioni commissariali, e in ogni caso decorso un semestre dalla nomina, ogni potere dei commissari cessa di pieno diritto e rivivono nella pienezza dei loro poteri gli organi precedentemente disciolti, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di convocazione di cui al comma 1.
1. Le deliberazioni del congresso o dell'assemblea nazionale concernenti l'elezione degli organi interni del congresso, le conclusioni in ordine alla verifica dei poteri, le modificazioni dello statuto o di regolamenti integrativi, le eventuali delegazioni di poteri propri del congresso ad altri organi l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione che lo accompagna devono risultare da apposito verbale, redatto da un notaio.
2. Nel termine di tre giorni dalla fine delle operazioni congressuali, unitamente
1. Un decimo dei membri del congresso, dell'assemblea o dell'organo interno al partito cui spetti ai sensi dello statuto procedere alla formazione di liste o alla designazione dei candidati per le elezioni al Parlamento della Repubblica, alle assemblee regionali e ai consigli provinciali e comunali può richiedere l'intervento di un notaio, nonché provvedervi a propria cura e spese in caso di rifiuto o di inerzia. Il notaio accerta l'osservanza delle norme prescritte per la valida costituzione dell'adunanza e redige il processo verbale, facendo altresì constatare le contestazioni eventualmente sorte.
2. Ogni membro del partito può ottenere a proprie spese copia autentica del verbale redatto ai sensi del comma 1, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute da parte di un membro dell'assemblea, del congresso o di un organo interno, anche non intervenuto all'adunanza, entro due giorni dalla sua chiusura o dall'aggiornamento ad oltre ventiquattro ore.
1. Presso ogni organizzazione territoriale del partito, nonché nella sede centrale, è istituito un collegio probivirale o corte statutaria, eletti secondo le norme dello statuto, rispettivamente, dall'assemblea
1. Nessuna modificazione degli statuti e dei regolamenti integrativi può essere validamente invocata nel corso di un procedimento giudiziario se non sia stata debitamente depositata presso la cancelleria della Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 2.
2. È nulla di diritto ogni disposizione di statuto che contenga sanzioni nonché ogni sanzione comminata a carico dell'iscritto al partito che adisca le vie giudiziarie per far valere diritti tutelati da disposizioni della presente legge o di altre leggi.
3. Le disposizioni della presente legge non sono derogabili dai singoli statuti o regolamenti integrativi. Norme penali speciali determinano le sanzioni per l'omesso deposito degli atti di partito di cui alla presente legge. Tale deposito condiziona altresì la corresponsione degli eventuali contributi pubblici disposti con legge in favore dei partiti politici.
1. I beni mobili e immobili del partito devono essere ad esso intestati.
2. I titoli intestati al partito devono sempre essere nominativi, anche se di Stato o emessi all'estero o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione ammetta titoli al portatore.